Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

Normativa Nazionale   Normativa  Leggi









D.M. LL.PP.. 28/05/1865

Art. 10 - Domicilio dell'appaltatore e intimazioni al medesimo L'appaltatore deve nel contratto eleggere domicilio, per tutti gli effetti del contratto medesimo, nel luogo ove ha sede l'ufficio che ha la direzione e sorveglianza dei lavori appaltati. Il domicilio sarà eletto presso un ufficio pubblico o presso una persona o una ditta legalmente riconosciuta. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione di- pendente dal contratto di appalto, sulle istanze dell'Amministrazione, potranno essere fatte alla persona dell'appaltatore, o alla persona che lo rappresenti nella condotta dei lavori o al domicilio eletto. Mancando l'ufficio, la persona o la ditta presso cui fu eletto il domicilio, e fino a che l'appaltatore non abbia regolarmente notificato all'Amministrazione la nuova elezione di domicilio, tutte le notificazioni da farsi sulle istanze dell'Amministrazione potranno essere eseguite mediante consegna al Sindaco del luogo del domicilio eletto, a chi ne fa le veci. Le intimazioni degli atti giudiziari si faranno col ministero di usciere; le altre notificazioni potranno eseguirsi anche col mezzo degli agenti del Comune o di qualunque altro agente dell'Amministrazione.

Art. 11 - Documenti da consegnarsi all'appaltatore Approvato definitivamente il contratto, l'Amministrazione consegnerà all'appaltatore una copia autentica di esso, corredata del presente capitolato generale e degli altri documenti tassativamente indicati nell'articolo 330 della Legge sui lavori pubblici, qualunque altro escluso.

Art. 12 - Spese di contratto, di registro ed accessorie a carico dell'appaltato re (sostituito con DM 3 giugno 1916) Sono a carico dell'appaltatore le spese tutte del contratto, quelle di asta, di stampa, compresa quella del capitolato speciale, se sarà stata eseguita, di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni che deb- bono essergli consegnati, a termini dell'articolo precedente; nonché le spese per quel numero di copie del contratto che sono richieste per uso dell'Amministrazione appaltante. La liquidazione di queste spese sarà fatta in base alle tariffe vigenti e approvata dal capo dell'Amministrazione presso cui fu stipulato il contratto. A carico dell'appaltatore sono pure tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro dal giorno della consegna o a quello del collaudo. Ove al termine dell'impresa l'ammontare effettivo dell'appalto riesca inferiore alla somma prevista nel contratto, sarà restituita all'appaltatore la quota di tassa di registro pagata in eccedenza. La restituzione sarà fatta dalla ricevitoria del registro nella quale avrà avuto luogo il pagamento della tassa e per tale oggetto l'appaltatore dovrà presentare una domanda alla rispettiva intendenza di finanza e corredarla di apposita dichiarazione, che dovrà rilasciargli l'Amministrazione appaltante. Non sarà fatta nessuna restituzione quando la domanda non sia presentata entro sei mesi dalla data della partecipazione dell'approvazione del collaudo. Quando, poi, al termine dell'appalto, l'ammontare effettivo del medesimo risulti maggiore del presunto, l'imprenditore sarà tenuto a soddisfare il più che sia dovuto per tassa di registro per il verificatosi aumento, né gli sarà rilasciato il mandato di saldo né svincolata la cauzione fintantoché non avrà corrisposto a tale obbligo. Per i contratti di manutenzione la cui durata sia superiore ad un anno, la liquidazione del più o del meno pagato per tassa di registro, sarà fatta alla fine dell'appalto. Nessuna restituzione potrà aver luogo per le tasse regolarmente percette qualora il contratto venga risolto per inadempimento di condizioni o per qualsiasi altra circostanza, e ciò a mente dell'art. 10 della legge sulla tassa di registro 13 settembre 1847, n. 2076 (ora art. 12, TV 30 dicembre 1923, n. 3269).

Art. 13 - Approvazione del contratto L'approvazione del contratto, in conformità dell'art. 110 del regolamento sulla contabilità generale dello Stato (ora art. 103 RD 23 maggio 1924 n. 827), dovrà essere data nel termine di mesi quattro dal giorno della sua stipulazione. In caso di ritardo oltre il predetto termine l'appaltatore avrà diritto di ottenere lo scioglimento del contratto ma non potrà pretendere alcun compenso, salvo soltanto il rimborso delle spese effettive sostenute per la stipulazione del contratto. Parimenti l'appaltatore non avrà diritto che al rimborso delle spese effettive sostenute per la stipulazione del contratto, qualora l'Amministrazione valendosi delle facoltà accordate dall'art. 120 del regolamento di contabilità generale dello Stato (ora art. 113 RD 23 maggio 1924, n. 827), si astenga dall'approvare e rendere eseguibile il contratto stesso, quantunque riconosciuto regolare. Capo II Esecuzione dei lavori

Art. 14 - Consegna dei lavori Approvato a termini di legge il contratto, o anche dopo il deliberamento quando, in vista dell'urgenza l'Amministrazione appaltante abbia autorizzato l'incominciamento immediato dei lavori, l'ingegnere direttore procederà alla consegna dei lavori all'appaltatore, la quale non potrà essere ritardata oltre tre mesi dalla data della approvazione del contratto. Nel giorno fissato dall'ingegnere capo e notificato all'appaltatore, questi dovrà trovarsi sul luogo e mettere a disposizione dell'ingegnere incaricato di fare la consegna il numero di canneggiatori e operai, e gli utensili e materiali necessari per fare ove occorra il tracciamento delle opere da eseguire, se- condo i piani, profili e disegni relativi, nonché sostenere ogni spesa relativa alla consegna o per verificare e completare il tracciamento che fosse già stato eseguito a cura dell'Amministrazione. Effettuatosi il tracciamento dovranno essere collocati picchetti, capisaldi, sagome, termini ovunque si riconosceranno necessari. L'appaltatore sarà responsabile della conservazione dei segnali e capisaldi e dovrà rimetterli quando siano stati tolti. Dell'atto di consegna sarà steso processo verbale, nel modo indicato dall'art. 10 del regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con R.D. del 25 maggio 1895, n. 350. Qualora nella consegna si riscontrassero differenze rispetto ai dati di progetto si procederà secondo le norme del Regolamento sopracitato. In questo caso l'appaltatore non avrà diritto a pretendere indennità di sorta per i ritardi che, in attesa dei provvedimenti dell'autorità competente, potranno verificarsi nel compimento della consegna. Qualora l'appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna del lavoro, gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso il quale inutilmente, l'Amministrazione avrà il diritto di rescindere il contratto o di procedere all'esecuzione d'ufficio, prescindendo in questo caso da tutte le formalità relative a tale procedimento, prescritte dal regolamento per la direzione contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato. Nel caso che l'Amministrazione abbia deliberato di rescindere il contratto l'appaltatore perderà la cauzione definitiva, che sarà devoluta all'erario.

Art. 15 - Condotta dei lavori per parte dell'appaltatore L'appaltatore, che non conduce i lavori personalmente deve farsi rappresentare per mandato da persona munita anch'essa dei certificati specificati al precedente art. 2, lettere a) e b), a cui deve dare le facoltà necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto, e per cui rimane sempre responsabile. Il mandato di procura dev'essere depositato presso l'Amministrazione, la quale, analogamente a quanto è disposto al precedente art. 2, per gli aspiranti alle aste giudicherà inappellabilmente sulla regolarità dei documenti del mandatario e sulla conseguente sua accettabilità. L'appaltatore, o il suo rappresentante, devono per tutto il tempo dell'impresa dimorare continuamente e senza alcuna interruzione in luogo prossimo ai lavori. L'Amministrazione ha diritto di esigere dall'appaltatore il cambiamento immediato del suo rappresentante, senza bisogno di allegare alcuno speciale motivo, e senza che per ciò debba accordare indennità di sorta a lui o all'appaltatore.

Art. 16 - Ordini di servizio, istruzioni e prescrizioni L'appaltatore nell'eseguire i lavori in conformità del progetto, deve uniformarsi agli ordini di servizio e alle istruzioni e prescrizioni che gli saranno comunicate per iscritto dall'ingegnere capo o dall'ingegnere direttore dei lavori salvo a fare le sue osservazioni nel modo disposto dall'art. 30.

Art. 17 - Variazioni e addizioni ai lavori L'appaltatore deve inoltre eseguire, nei limiti del successivo art. 19, tutte le variazioni e addizioni che l'Amministrazione reputerà necessarie per l'esecuzione del lavoro, e che non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto, senza che possa pretendere perciò alcuno speciale compenso o indennità. Nessuna variazione o addizione ai lavori potrà però essere eseguita dall'appaltatore senza l'ordine scritto dell'ingegnere direttore, nel quale sia citata l'intervenuta superiore approvazione nel modo indicato dal regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato, approvato con R.D. del 25 maggio 1895, n. 350, sotto pena dell'applicazione del secondo comma dell'art. 342 della legge sui lavori pubblici. Nei casi di urgenza si provvederà secondo il regolamento sopracitato. Le variazioni e addizioni regolarmente autorizzate saranno valutate ai prezzi del contratto, ovvero quando ne sia il caso secondo i nuovi prezzi da stabilirsi a termini degli artt. 21 e 22 del regolamento medesimo.

Art. 18 - Disciplina e buon ordine nei cantieri L'appaltatore dovrà mantenere la disciplina nei cantieri e sarà obbligato ad osservare e far osservare dai suoi agenti e operai i regolamenti che, quando trattasi di imprese grandiose le quali richieggano di riunire grosse squadre di operai, potranno essere emanati dal Prefetto, sulla proposta dell'ingegnere capo per il buon ordine dei lavori e la disciplina medesima.

Art. 19 - Aumento o diminuzione dei lavori appaltati L'Amministrazione, durante l'esecuzione del lavoro appaltato, ha facoltà di ordinare, alle stesse condizioni del contratto, un aumento o una diminuzione di opere fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno dell'importo del contratto stesso, senza che per ciò spetti indennità alcuna all'appaltatore. In altri termini, l'Amministrazione avrà diritto di spendere occorrendo, una somma pari a sei quinti (6/5) di quella del contratto mentre l'appaltatore ha soltanto il diritto che siano spesi quattro quinti (4/5) della stessa somma, ancorché rimangano altri lavori da eseguire per compiere l'opera appaltata. In ciascuno dei due casi predetti rimarranno invariati tutti i patti e i prezzi del contratto, salvo che nel caso di aumento si stabilità, ove occorra, un nuovo termine per l'esecuzione dei lavori. Rendendosi necessario, in corso di esecuzione dei lavori, un aumento di opere di un importo maggiore del quinto del prezzo di appalto, l'appaltatore che ne abbia intrapresa l'esecuzione senza reclamo e opposizione in iscritto non potrà valersi della facoltà di risolvere il contratto, concessagli dall'art. 344 della legge sui lavori pubblici e le maggiori opere si intenderanno assunte alle condizioni del contratto di appalto. Il prezzo di appalto di cui al suddetto art. 344 della legge sui lavori pubblici riguarda l'importo complessivo dei lavori e non già quello di ogni singola partita ed equivale alla somma di deliberamento aumentata dall'importo dei compensi e sovrapprezzi eventualmente assegnati all'appaltatore in aggiunta ai corrispettivi stabiliti in contratto, nonché delle somme risultanti dagli atti di sottomissione per varianti o lavori suppletivi, con o senza modificazione dei prezzi unitari o di ribasso, in aggiunta al primitivo contratto, quando con quegli atti non sia pattuito diversamente. In ogni caso, qualora l'appaltatore chiedesse la risoluzione del contratto ai sensi del citato art. 344, non si porteranno in conto come opere nuove o aumento di opere, i maggiori lavori, né quindi le maggiori spese che fossero occorse od occorressero:

 

Pagina 2/5 - pagine: [1] [2] [3] [4] [5]

 



Normativa Italiana | Privacy, Disclaimer, © | Contact

2008-2011© Valid CSS! Valid HTML 4.01 Transitional